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L’ufficio studi della Camera dei deputati ha pubblicato un’interessante infografica che illustra il procedimento legislativo secondo la riforma della Costituzione.

Partiamo da qui per proporre alcun riflessioni. Innanzitutto vediamo che esistono due principali procedimenti: quello bicamerale e quello definito “monocamerale”, che in realtà investe sempre le due camere, anche se il termine è azzeccato sul piano sostanziale poiché, come vedremo, nell’ambito delle leggi “monocamerali” il senato praticamente conta poco più di nulla.

Le leggi bicamerali sono quelle che richiedono l’assenso, su di un piano di parità, di entrambe le assemblee. Si tratta di leggi che individuano non degli ambiti di politica pubblica, ma piuttosto “tipi” di leggi, che riguardano soprattutto dimensioni istituzionali (come la revisione della Costituzione e le leggi costituzionali), in termini generali che investono l’ordinamento nazionale, regionale e locale e la partecipazione delle regioni a decisioni relative ai nostri rapporti con l’Unione europea. (rimandiamo alla scheda della quale abbiamo più sopra riportato il link). Ma se il governo decide di ricorrere alla “clausola di supremazia”, ovvero alla possibilità di entrare negli ambiti di competenza regionale se lo richiede l’unità giuridica o economica della Repubblica o l’interesse nazionale? In questo caso il Senato è obbligatoriamente coinvolto, ma i suoi emendamenti possono essere superati dal voto della Camera, che deve essere a maggioranza assoluta se in Senato la votazione ha raggiunto la medesima maggioranza. Siamo nel caso di un procedimento monocamerale “rafforzato” e sin qui la previsione ci pare ragionevole.

Se, però, guardiamo ai casi in cui lo Stato può intervenire con “norme generali” in ambiti per il resto di competenza regionale (come: disposi­zioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; disposizioni generali e comuni sull’istruzione; dispo­sizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; disposizioni generali e comuni sul governo del territorio), non ci pare che sia prevista alcuna forma particolare di intervento del Senato diversa dal debolissimo ruolo da esso svolto nel procedimento “monocamerale”. Si potrà discutere se sia un bene o un male. A noi pare che in ambiti dove comunque le Regioni svolgono un ruolo, un loro parere sui criteri generali e eventuali proposte di modifica siano comunque utili, anche prevedendo una voce finale della Camera. Anche perché questo Senato si pretende da parte dei “riformatori” essere un Senato territoriale (ammesso e non concesso che così come è stato disegnato riesca a diventarlo, ma questo è un altro tema) e marginalizzare in modo così radicale il suo ruolo in ambiti che comunque coinvolgono le Regioni ci pare paradossale e contraddittorio.

Ma veniamo, dunque, a questo procedimento “monocamerale”. Come si osserva nella infografica, dopo l’approvazione di un testo alla camera, questo viene depositato al Senato, il quale non è automaticamente chiamato ad esaminarlo, piuttosto nel Senato almeno un terzo di senatori deve richiedere che il testo medesimo venga esaminato. Ma non basta, perché a quel punto il Senato deve disporre l’esame del disegno di legge. Cosa significa? Secondo quanto scrive l’ufficio studi della Camera in una lunga e dettagliata disamina (maggio 2016) del testo di riforma approvato, ciò significa che alla minoranza di un terzo è attribuito il solo potere di richiedere la delibera sul testo, che avverrà solo previo voto favorevole della maggioranza. E il tutto deve avvenire entro dieci giorni. Se il Senato entro quella scadenza decide di deliberare, entro 30 giorni può poi proporre modifiche al testo. Se ciò avviene il testo passa alla Camera, che delibera in via definitiva sulle proposte di modifica.

Come si capisce molto bene, il valore di ponderazione, riflessione, perfezionamento della legge è totalmente ignorato. L’intervento del Senato è limitato al caso in cui la sua maggioranza ritenga che alcune parti del testo meritino una revisione, escludendo in caso contrario ogni possibilità dei senatori di dibattere sul – e contribuire al – testo. E un semplice voto della Camera può affossare gli emendamenti con un solo passaggio.

Ciò in ossequio all’idea che l’efficienza del governo passi per leggi fatte nel modo più veloce possibile, non che dipenda dall’omogeneità e disciplina della sua maggioranza e da strumenti (pressoché ignorati dalla riforma) che rafforzano la sua capacità di direzione politica. In questo modo, non solo non si coglie l’obiettivo di una maggiora capacità di governo, ma si lascia più spazio a leggi avventate e fatte magari sull’onda dell’emotività popolare (si veda la legge sull’omicidio stradale, peraltro “moderata” proprio dal doppio passaggio parlamentare).

D’altro canto, che l’idea balzana che la governabilità dipenda da leggi alla Speedy Gonzales è in contrasto con l’esperienza di altri paesi “maggioritari” dove le camere alte partecipano in modo significativo al processo legislativo, come la Francia e la Germania, dove – in altre parole – gli esecutivi riescono benissimo a governare “sopportando” qualche passaggio parlamentare. Neanche il debole Senato spagnolo è tanto debole quanto quello disegnato dalla riforma. Naturalmente, appare sensato che la costituzione non permetta una navetta infinita, ma per evitare un rimpallo senza fine è sufficiente prevedere, dopo uno o più passaggi (anche a seconda dell’urgenza per il governo), una commissione di conciliazione e quindi una parola definitiva della camera bassa. Ma il buon senso di un tale procedimento cozza contro il senso comune, popolare, ma alimentato dai nostri governanti,  del “governare significa fare in fretta le leggi”.

Così avremo leggi fatte in fretta, con il marginale ruolo (quando ci sarà) di senatori “gratis”. Subito e a poco prezzo: potrebbe essere la pubblicità di una compagnia di idraulici. Per le buone leggi forse ci penseremo tra chissà quanti anni, quando dovremo mettere mano ai disastri di questa pessima riforma se dovesse vincere il Sì.

 

 

 

 

 

3 thoughts on “Referendum/2 Un Senato per leggi frettolose e a buon mercato

  1. la navetta Camera-Senato è un mito di coloro che nulla sanno sul funzionamento del bicameralismo italiano. Quasi 90 volte su cento, un ddl approvato dalla prima camera va alla seconda che introduce qualche variazione torma alla prima che approva. Non esiste nessun caso a mia conoscenza, che non è poca!, che dimostri che eventuali lentezze e ritardi siano dovuti al Senato. Leggende metropolitane fiorentine e aretine.

    Piace a 1 persona

    • aggiungerei che se in italia abbiamo un problema è casomai che ci son fin troppe leggi. aggiungerei che spesso la navetta serve a migliorare un testo scritto male. aggiungerei che la maggior parte delle volte la navetta non riguarda testi fondamentali per il programma di governo. aggiungerei che se il problema fosse davvero la navetta basterebbe formare una commissione intercamerale come esiste in altri ordinamenti per trovare un punto d’accordo.

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  2. Pingback: Quel senato della pessima IV Repubblica così simile al senato della riforma | sofiajeanne

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